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VEICOLI RADIATI D'UFFICIO
I veicoli radiati d'ufficio per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, a condizione di essere ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione, possono essere reiscritti al PRA senza essere sottoposti a reimmatricolazione e quindi mantenendo i documenti originali.
Per poter usufruire di questo beneficio dovranno essere pagate le tasse arretrate degli ultimi tre anni maggiorate del 50% (art. 18 comma 1, legge 27/12/2002, n° 289)
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