Riguardo l'Emilia Romagna, giusto per dare una parvenza di ufficializzazione, inserisco quanto emanato dal Club Veicoli Storici Piacenza al quale sono iscritto:
Comunicato stampa del 10 gennaio 2015.
Auto storiche e Regione Emilia Romagna.
Come tutti sappiamo, la Legge di Stabilità approvata dal parlamento il 29 dicembre scorso ha previsto che i mezzi si possano considerare storici al compimento
del trentesimo anno dalla data di produzione/immatricolazione.
Fino alla fine dello scorso anno venivano considerati di particolare interesse storico e collezionistico anche i mezzi che avevano compiuto vent’anni di “vita”.
I possessori quindi di veicoli tra i venti ed i ventinove anni si trovano ora a non aver riconosciuto storico il proprio mezzo anche possedendo regolare documentazione
rilasciata dai registri storici.
La norma pregressa ed abrogata sono i commi 2 e 3 l’articolo 63 della Legge 342 del 2000 (c.d. Codice della Strada), che prevedevano:
1. L’esenzione del pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli da vent’anni d’età (comma 2);
2. L’individuazione da parte dei registri storici ASI ed FMI (per i soli motoveicoli), dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico anche ventennali.
Quindi con la Legge di Stabilità, di fatto, avendo prima tolto importanti conferimenti di denaro dallo Stato alle Regioni, il legislatore ha pensato di far fare
loro cassa concedendo una piccola ma significativa modifica al codice della strada.
Il Parlamento della Repubblica Italiana, aveva altresì tempo addietro, trasferito competenze legislative alle regioni circa le modalità di esenzione e riscossione
del pagamento della tassa automobilistica ma non la determinazione dell’importo da versare per cui vale la Legge nazionale.
La Regione Emilia Romagna nella Legge Regionale 15 del 2012, era già intervenuta; infatti nel 2012 aveva diramato dubbi interpretativi sulla liceità o meno
nella considerazione di un mezzo storico ed aveva indicato quale documento attestante il particolare interesse storico e collezionistico il CRS
(Certificato di Rilevanza Storica) istituito per Decreto Ministeriale, il 17 dicembre 2009.
Tornando alla Legge di Stabilità, la stessa non ha abrogato, di fatto, nessuna Legge Regionale e, quindi, attualmente tutti i possessori di veicoli per cui è stato
emesso il Certificato di Rilevanza Storica, si possono naturalmente considerare esenti dal versamento della Tassa di Proprietà e continuare a pagare
forfettariamente 25,82 euro per gli autoveicoli e 10,33 euro per i motoveicoli, solo se utilizzati nell’anno.
Ma nell’articolo 7 della Legge Regionale 15 del 2012, al comma 2, la Regione Emilia Romagna prevede che l’esenzione ovvero il pagamento forfettario
della tassa di circolazione è dovuto a tutti i mezzi che producono, alla stessa, la certificazione d’iscrizione ad un registro storico che attesti la data di
costruzione nonché le caratteristiche tecniche dei veicoli da proporre per l’esonero della tassa.
E qual è questo documento richiesto? Il Certificato di Rilevanza Storica (CRS).
Con la circolare 11 del 2014 prodotta dall’ASI e scaricabile dal proprio sito www.asifed.it, ponendo l’attenzione sulle vicende che ci riguardano quali
possessori di veicoli storici toccati dalla Legge di Stabilità, dichiara altresì che per i mezzi tra i venti e ventinove anni rilascerà esclusivamente:
1. C.R.S.: Certificato di rilevanza storica ai sensi del decreto 17 dicembre 2009;
2. C.I. ASI: carta d’identità ASI (la cosiddetta Targa Oro);
3. C.I. FIVA: carta d’identità FIVA.
Ancora una volta: qual è il documento che richiede la Regione Emilia Romagna per l’esenzione dalla Tassa di Proprietà dei veicoli “anche” ventennali?
Il CRS rilasciato dall’ASI.
Per concludere: leggendo con attenzione tutte le norme, lette le conferme della Regione Emilia Romagna a non voler aumentare le tasse in capo alla
popolazione regionale, per gli appassionati di motorismo storico e residenti in questa regione, regione che ha dato molto al motorismo mondiale,
nulla è cambiato (e per fortuna, una volta tanto!).
Che culo! Si puo' dire?