Per quanto riguarda le cinture di sicurezza il discorso è un po' più complicato.
La materia è regolata dalla legge 111/1988, ripresa dall'articolo 72 del codice della strada che dice:" gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine". Una circolare del Ministero dei trasporti ( B53/2000/MOT del 22.6.2000) precisa che:"l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza, sia ANTERIORI, sia POSTERIORI, ricorre solo per i veicoli (categoria m1) che , immatricolati a far data dal 15.6.1976, SIANO PREDISPOSTI SIN DALL'ORIGINE CON SPECIFICI PUNTI DI ATTACCO". Questa circolare è stata emessa a seguito del regolamento ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi ( solo i veicoli immatricolati dopo il 15.6.1976 hanno punti di attacco conformi ed omologati) ma attenzione , come solo può accadere in Italia, è in contrasto con il codice della strada!!!!
La circolare B53/2000/MOT è stata inoltrata a tutte le sedi periferiche della motorizzazione nonchè ai centri di revisione privati ma non agli organi competenti alla vigilanza ( Carabinieri, Polizia, vigili urbani)che applicano di conseguenza l'articolo 72 del codice della strada con relativa multa e perdita di punti.