Dunque, ringraziando lastout ecco qua: ho copiato l'unica parte dove si menziona la targa anteriore; leggendo più avanti si trovano anche la modalità e le misure per la targa posteriore in modo molto dettagliato, ma per la targa anteriore si dice solo che deve stare "sul lato anteriore".
Ora vi chiedo un ultimo sforzo collettivo e domando: sareste d'accordo se affermassi che "il lato anteriore" di un veicolo parte dal paraurti e finisce al parabrezza? Se è così, e a meno che non mi sia sfuggito qualcosa leggendo il regolamento, nessuno può contestare una targa laterale, o sul cofano, o sotto il muso, e volendo anche sul parabrezza, perchè quest'ultimo pure fa parte del lato anteriore dell'auto...nè d'altro canto se ne può contestare, della targa, l'eventuale scarsa visibilità, visto che non ci sono misure e posizione precise da rispettare....O NO?
[?]
Tutto diverso sarebbe se il regolamento riportasse per esempio: targa sul "PARAURTI ANTERIORE AL CENTRO" O NO?
[?]
Però mi sorge un altro dubbio...che bisogno ci sarebbe stato allora di fare stà famosa deroga per l'alfa-nonsoqualemodello? (sempre che non sia una leggenda metropolitana[B)])
[?]
2 - TARGHE (ARTT. 100-102 C.S.)
Art. 258. - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 C.s.).
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti :
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360x110 mm (1), collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
1) formato A: 520x110 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 297x214 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.