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PIEMONTE
BOLLO AUTO E MOTO STORICHE NUOVA NORMATIVA REGIONE PIEMONTE L.R. 23/09/2003 art. 8
1. Autovetture che abbiano compiuto 30 anni (1974) tassa fissa € 30,00 con scadenza fissa al mese di dicembre.Motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni (1974) tassa fissa € 20,00 con scadenza fissa al mese di dicembre2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli con almeno 20 anni (1984) che saranno individuati con la deliberazione di cui al comma 3 dalla regione Piemonte*3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2. (al momento non è ancora stato stabilito quali sono questi veicoli e se sia richiesto l'attestato di iscrizione all'ASI - n.d.r).4. Per gli anni 2001, 2002, 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione. 5. La Giunta regionale (del Piemonte) definisce con apposito provvedimento* le disposizioni di cui all'articolo 63 della l. 342/2000
*Testo pubblicato sul sito della Regione Piemonte alla data del 4 febbraio 2004
Le auto anziane (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente e non occorre presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione, la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli e a € 30,00 per gli altri autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent'anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell'apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automobilclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli e a € 30,00 per gli altri autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. N.B. Per poter usufruire del pagamento della tassa automobilistica in misura ridotta, la Regione Piemonte richiede esclusivamente per gli autoveicoli (non per i motoveicoli) suddetti il possesso in capo al proprietario dell' attestato di omologazione certificante le caratteristiche di storicità e autenticità rilasciato dall'ASI.
FARI ACCESI DI GIORNO E VEICOLI STORICI
Sono esentati dall'accensione dei fari di giorno fuori dai centri abitati ESCLUSIVAMENTE i veicoli ISCRITTI nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI Testo della legge 1 agosto 2003, n° 214: "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli é obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati."
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